Il regime di comunione dei beni è una delle due possibili modalità per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

La comunione dei beni è il regime volto a determinare la condivisione nel matrimonio, da parte dei coniugi, degli incrementi di ricchezza conseguiti da marito e moglie, anche per effetto dell’attività separata di ciascuno di essi.

La riforma del diritto di famiglia, nel 1975, ha previsto la comunione dei beni quale regime legale applicabile in mancanza di un’apposita convenzione, fermo restando la possibilità per i coniugi di adottare un regime di separazione dei beni.

Come funziona la comunione dei beni

Nel regime di comunione i beni sono comuni ad entrambi i coniugi indipendentemente da chi effettivamente fa l’acquisto e soprattutto da chi effettua il pagamento.

Non rientrano nella comunione i beni personali, ossia:

  • beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio;
  • beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all’esercizio della professione;
  • beni che vengono acquistati con i proventi del trasferimento di altri beni personali.

Comunione dei beni e separazione

In caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio il regime di comunione dei beni cessa poiché smettono di esistere i principi di condivisione sui quali è fondato. In caso di comunione e in assenza di testamento, l’eredità si devolve secondo legge.

Il notaio è una figura esperta del diritto di famiglia che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali che per affrontare singoli casi concreti.