Acquisto tra privati.

La regola generale prevede che le imposte siano calcolate sul prezzo di compravendita indicato nell’atto e pattuito tra le parti quindi le parti hanno l’obbligo di dichiarare in atto il reale prezzo di compravendita.

Tuttavia, nel caso di compravendita tra privati, avente per oggetto un immobile ad uso abitativo, le imposte possono essere corrisposte sulla base della rendita catastale rivalutata, indipendentemente dal prezzo di acquisto.

Nel caso di acquisto agevolato per la prima casa di abitazione, l’imposta di registro è del 2% (con un minimo di euro 1.000,00).

A questa imposta si devono aggiungere le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, pari ad euro 50,00 ciascuna (per un totale, quindi, di 100,00 euro).

Nel caso di acquisto di seconda casa, invece, le l’imposta di registro è del 9% mentre le imposte ipotecarie e catastali restano in misura fissa, pari ad euro 50,00 ciascuna (per un totale, quindi, di 100,00 euro).

 

Acquisto da costruttore.

La compravendita da costruttore oppure dall’impresa che ha completamente ristrutturato l’immobile, entro 5 anni dalla fine dei lavori è soggetta ad IVA.

L’IVA (da versare al costruttore) viene applicata sul prezzo, con aliquota pari:

– al 4%, per la prima casa di abitazione,

– al 10%, per la seconda case

– al 20%, per le case di lusso.

L’acquirente è tenuto inoltre a versare inoltre:

– euro 200,00 per l’imposta di registro;

– euro 200,00 per ’imposta ipotecaria;

– euro 200,00 per l’imposta catastale;

– euro 230,00 per l’imposta di bollo;

– euro 35,00 per la tassa ipotecaria;

– euro 55,00 per la voltura catastale;

 

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

Le agevolazioni fiscali (imposta di Registro 2% per l’acquisto da privato e IVA 4% per l’acquisto da costruttore) sono concesse, quando ricorrono i seguenti requisiti:

A) L’immobile acquistato deve essere:

– un’abitazione non di lusso

– destinato a essere utilizzato come abitazione principale.

B) L’abitazione acquistata deve essere situata:

– nel Comune di residenza dell’acquirente, o

– in quello in cui egli svolge la propria attività di lavoro o di studio o

– nel Comune in cui l’acquirente si impegna a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;

Per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare non è richiesta la residenza nel Comune in cui è l’abitazione, né l’impegno a trasferirla;

C) L’acquirente non deve essere proprietario né usufruttuario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di un’altra abitazione situata nello stesso Comune di quella che vuole acquistare.

D) L’acquirente non deve essere proprietario né usufruttuario di un’altra abitazione, su tutto il territorio nazionale, acquistata con le agevolazioni per la prima casa.

 

Il credito di imposta .

La legge prevede che le imposte pagate in occasione di un primo acquisto possano originare un credito di imposta da utilizzare in occasione di un successivo acquisto.

Presupposti:

1) vendere una casa acquistata con le agevolazioni

2) comprare un’altra casa con le agevolazioni entro un anno dalla vendita del primo immobile;

L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata sul primo acquisto agevolato.

L’importo così ottenuto può essere messo in compensazione, in sede di stipula, con l’imposta di registro da versare in occasione del secondo acquisto.