La costituzione di società di persone.

Le società di persone sono società organizzate in funzione della persona dei soci, i quali generalmente si occupano della loro organizzazione e gestione, prestandovi il proprio lavoro.

Le società di persone non sono dotate di personalità giuridica, pertanto i soci possono essere tenuti a rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio. Il codice civile (artt. 2251 e ss.) individua tre tipologie di società di persone:

  1. la società semplice (SS), nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, salvo patto contrario. La società semplice non può esercitare attività di natura commerciale;
  2. la società in nome collettivo (SNC), nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi);
  3. la società in accomandita semplice (SAS), nella quale i soci accomandatari si occupano della gestione sociale e rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandati rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le società di persone possono essere costituite per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio piccole e, rispetto alle società di capitali, presentano il vantaggio di avere una gestione più semplice ed economica, anche dal punto di vista fiscale.

Le società di persone nascono con un contratto sottoscritto dai soci costitutori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dai Patti sociali che ne stabiliscono le regole fondamentali di funzionamento.

Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento.

 

Ruolo e consulenza del notaio.

Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto costitutivo delle società di persone, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese.

Il notaio ha altresì il compito di verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili e la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge ai fini della costituzione della società.

In sede di stipula, il notaio non solo deve leggere ma deve anche spiegare in modo esauriente il contenuto dell’atto costitutivo nonchè consigliare le parti in modo imparziale sugli aspetti legali connessi all’atto stipulato e spiegare loro il regime di responsabilità patrimoniale che assumeranno.

Il nostro Studio mette a disposizione delle parti la sua esperienza qualificata in campo societario, occupandosi della redazione dell’atto costitutivo e delle clausole dei Patti sociali più adatte alle esigenze concrete.

 

Potete inoltrare direttamente al nostro Studio le vostre richieste per ottenere un preventivo gratuito o per fissare un colloquio conoscitivo accedendo all’apposita sezione dell’Home page RICHIEDI UN PREVENTIVO oppure inviando un’email ai nostri indirizzi indicati in calce.