L’azienda si può trasferire sia attraverso la cessione vera e propria sia mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda.

La cessione di azienda

La cessione di azienda è il contratto che ha per oggetto la compravendita vera e propria di un’azienda (oppure un ramo di essa) e dei beni che ne sono oggetto.
Le Parti sono libere di regolare gli aspetti principali del contratto di cessione, tenendo comunque sempre presente le disposizioni di legge applicabili:

  • l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. i contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma vi è la possibilità di derogare per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);
  • la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);
  • il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi però risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);
  • ai sensi dell’art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’azienda, anche senza il consenso del locatore, “purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”;
  • i rapporti di lavoro con i dipendenti sono regolati ai sensi dell’art. 2112 del codice civile: in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Profili fiscali della cessione di azienda

La cessione di azienda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633: l’atto di cessione d’azienda è pertanto soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale (applicata sul valore complessivo delle attività che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, comprensivo di avviamento,detratte le passività cedute e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie).
Le aliquote applicabili sono differenziate a seconda della natura dei beni che compongono l’azienda ceduta: il trasferimento a titolo oneroso di beni mobili o di altri diritti sconta, ad esempio, il 3%, i fabbricati e le relative pertinenze il 7%, ecc.. Si specifica che “ai fini dell’applicazione delle varie aliquote le passività si imputano ai diversi beni mobili e immobili in proporzione al loro rispettivo valore” (art. 23, IV comma del DPR 131/1986).

Il ruolo del notaio nel trasferimento d’azienda

I contratti che hanno per oggetto la cessione di azienda devono essere stipulati con atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle imprese. La consulenza di un professionista particolarmente qualificato nel campo giuridico come il Notaio potrà inoltre risultare particolarmente indicata al fine di:

  • evidenziare tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del contratto (come ad esempio la menzione dell’oggetto, del corrispettivo, la durata, le eventuali menzioni urbanistiche in presenza di immobili aziendali, ecc.);
  • procedere alla puntuale descrizione dei beni e diritti oggetto dell’azienda trasferita;
  • aiutare le Parti ad elaborare ed inserire in atto le clausole e le previsioni più adatte al caso concreto.

Il Notaio non è invece chiamato ad accertare né la continuità delle iscrizioni dell’azienda nel Registro delle imprese, né l’effettiva titolarità dei vari permessi e licenze.

Il nostro studio notarile vanta una lunga e consolidata esperienza di lavoro nell’ambito degli atti sia di affitto di azienda sia di cessione di azienda, sia con riferimento a grandi realtà produttive (come Outlet e Centri Commerciali), sia in relazione agli affitti ed alle cessioni di piccole e medie aziende.

Potete inoltrare direttamente al nostro Studio le vostre richieste per ottenere un preventivo gratuito o per fissare un colloquio conoscitivo accedendo all’apposita sezione dell’Home page RICHIEDI UN PREVENTIVO oppure inviando un’email ai nostri indirizzi indicati in calce.